Cambio residenza

Ultima modifica 11 maggio 2022

Da Aprile 2022 è possibile presentare la dichiarazione di residenza (iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero, cambio di abitazione all'interno del comune, emigrazione all'estero) direttamente on.line utilizzando il portale di ANPR (qui per accedere al servizio). Requisito per poter accedere ad ANPR è quello di essere in possesso dell'identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns). In allegato è possibile scaricare la guida di presentazione del servizio ("guida compilazione residenza"). 

E' possibile, inoltre, presentare la dichiarazione di mutazione anagrafica:

  1. direttamente all'Ufficio Anagrafe (negli orari di apertura al pubblico);
  2. per via telematica (tramite PEC/e.mail all'indirizzo comune.caponago@legalmail.it);

Per queste due modalità è necessario utilizzare i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina).
Per la presentazione della dichiarazione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  3. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità e codice fiscale del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Patente e Carta di circolazione
Nella dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo è necessario inserire il numero di patente ed il numero di targa di tutti i veicoli intestati,  in quanto l'ufficio Anagrafe provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza alla Motorizzazione.

In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre OBBLIGATORIAMENTE – pena l’irricevibilità della domanda - o il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se il titolo è registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione del proprietario dell'alloggio.
Istruzioni per la presentazione dell’allegato alla dichiarazione di residenza nel rispetto del D.L. 47/2014.
Modello 1
Modello 2

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B.

DICHIARAZIONE TARI (TASSA RIFIUTI)
In allegato inoltre è possibile trovare il modulo per la dichiarazione tari. Per maggiori informazioni sulla compilazione è possibile contattare l'uff. Tributi allo 02.959698206.

PROSEGUO DELL'ITER
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (DUE) giorni lavorativi a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del  D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
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(*) art. 38 DPR 28/12/2000 n. 445:
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per lapartecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .

Dichiarazione di residenza
19-07-2021

Allegato formato pdf

modulo_tari
26-01-2022

Allegato formato pdf

guida_compilazione_cambio_residenza
11-05-2022

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