Denuncia di nascita

Ultima modifica 18 gennaio 2019

Requisiti
E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso.
Si potranno imporre fino a 3 nomi, in tal caso tutti gli elementi del prenome verranno sempre indicati su tutti i certificati, estratti o altri documenti.

Documenti necessari:

  • Attestazione di nascita di chi ha assistito al parto.
  • Documento di identità valido.

Chi, dove e quando
La dichiarazione di nascita può essere fatta:

  • entro 3 giorni dalla nascita: presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove la stessa è avvenuta, la quale trasmette l'atto di nascita al Comune dove si trova il centro di nascita. Su richiesta dei genitori la dichiarazione di nascita può essere trasmessa al Comune di residenza dei genitori
  • entro 10 giorni presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di nascita che provvederà a trasmettere copia al Comune di residenza dei genitori
  • entro 10 giorni dalla nascita: presso l'ufficio di Satato Civile del comune di residenza dei genitori
  • entro 10 giorni dalla nascita: presso l'ufficio di Satato Civile del comune di residenza del padre qualora i genitori abbiano la residenza in comuni diversi e vi sia un accordo in tal senso tra i genitori. In questo caso il bambino è comunque iscritto all'anagrafe del comune di residenza della madre.

L'Ufficiale di Stato Civile, fatti i dovuti accertamenti, redige immediatamente l'atto sottoscrivendolo assime al dichiarante o i dichiaranti.

  • Nel caso di figlio legittimo è sufficiente la presenza di un genitore.
  • Nel caso di figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori è necessaria la presenza di entrambi i genitori.

Ufficio dello stato civile

Normative
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.30