Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio

Ultima modifica 26 marzo 2024

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

Per richiedere la separazione o il divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.

Accordi di trasferimento patrimoniale:
L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale). I coniugi pero’ potranno pattuire l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento/divorzile) non configurandosi tale ipotesi quale “patto di trasferimento patrimoniale”, sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, celebrazione  del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
In seguito all’entrata in vigore della Legge 06.05.2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a:

  • mesi sei dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita da avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • mesi dodici dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.

Come
E' necessario:

  • prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione delle dichiarazioni di entrambi i coniugi per l’avvio del procedimento (vedi modulo allegato);
  • entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento  con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
 

Costo
Diritto fisso pari a € 16,00= con pagamento in pos/carta di credito.


Normativa
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (G.U. n. 306 del 03/12/1970)

Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Legge 6 maggio 2015, n. 55.

1_mod. trasmissione convenzione_ex_art._6_legge_162
26-08-2022

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2_dichiarazioni ACCORDO di SEPARAZIONE PERSONALE dei CONIUGI
26-08-2022

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3_dichiarazione ACCORDO di ACCORDO di DIVORZIO dei CONIUGI
26-08-2022

Allegato formato pdf

4_dichiarazioni ACCORDO di MODIFICA CONDIZIONI
26-08-2022

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