Imposta Municipale Propria (IMU)

Ultima modifica 21 marzo 2024

SCARICA INFORMATIVA IMU 2022


SCADENZE

Per l'anno 2024 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

  • PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2024
  • SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2024

Il versamento della  rata in acconto per l'anno 2024 è  eseguito,  sulla base delle aliquote approvate con Delibera di C.C. n° 2 del 20.02.2023

il versamento della rata a saldo per l'anno 2024 è eseguito sulla base delle aliquote approvate con Delibera di C.C. n° 40 del 19.12.2024

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".


QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

La Legge n. 160/2019 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.


Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

Cat D

 

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

  • 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

 

ALIQUOTE IMU

Aliquote  IMU anno 2020 approvate con  Delibera di C.C. n° 14 del 24/08/2020

Conferma aliquote IMU anno 2021 approvate con Delibera di C.C. n° 38 deol 28.12.2020

Conferma aliquote IMU anno 2022 approvate con Delibera di C.C. n° 36 del 23.12.2021 rettificata con Delibera di C.C. n° 7 del 28.04.2022

Conferma aliquote IMU anno 2023 approvate con  Delibera di C.C. n° 2 del 20.02.2023

Conferma aliquote IMU anno 2024 approvate con  Delibera di C.C. n° 40 del 19.12.2023

 

Aliquota ok

 

Aliquota ridotta

 


Consultazione rendite catastali

Se non conosci la rendita catastale di un immobile accedi al servizio dell'Agenzia delle Entrate.

Dovrai indicare:

- il tuo codice fiscale
- gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella, sub)
- la provincia di ubicazione dell'immobile.


COME SI CALCOLA

Immobili
La base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale (vedi tabella)

Moltiplicatore IMU

Terreni agricoli
La base imponibile dei terreni agricoli nell’imposta municipale propria è calcolata moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per un moltiplicatore pari a 135, come segue:

Valore imponibile = reddito dominicale (desumibile dalla visura catastale) x 1,25 x 135

 

calcolo imu senza anno 


RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo irrogata nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati  abbiano  avuto  formale  conoscenza (art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.).

 

Il contribuente può presentare all’ufficio tributi la comunicazione dell'avvenuta applicazione del ravvedimento, allegando copia del modello F24 utilizzato.

 

Le modalità di calcolo sono le seguenti:

 

  • Ravvedimento sprint: entro 14 giorni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo e sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo oltre a interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

 

  • Ravvedimento breve: entro 30 giorni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 1,5% oltre a interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

 

  • Ravvedimento medio: entro 90 giorni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 1,67% oltre a interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

 

  • Ravvedimento lungo: entro 1 anno dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 3,75% oltre a interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

 

  • Ravvedimento entro 2 anni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 4,29%, oltre a interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

 

  • Ravvedimento entro 5 anni dalla scadenza del versamento di acconto o saldo, sanzione del 5%, oltre a interessi legali annui calcolati sull'imposta in proporzione ai giorni di ritardo.

VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE FABBRICABILI

Con Deliberazione di Giunta n° 14 del 29.02.2024 sono stati approvati i valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili site nel territorio comunale.

Tabella dei valori di riferimento delle aree edificabili


MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24).

PAGAMENTO CON MODELLO F24

Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Caponago, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate numero 75075 del 19 giugno 2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.
Ai modelli, nell'intestazione della "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", è stato inserito il campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE". In tale campo i contribuenti, ove richiesto da Comune, dovranno inserire un codice identificativo dell'operazione cui si riferisce il versamento.
 

DOVE SI TROVA IL MODELLO F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito del Comune di Caponago oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate.

COME SI PAGA CON MODELLO F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

  • in contanti;
  • con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
  • con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Il Comune di Caponago con proprio Regolamento ha confermato l'importo minimo fissato per Legge in euro 12,00.

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

Codici tributo

COME SI COMPILA IL MODELLO F24
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice catastale del Comune di Caponago (B671).

 

Il 25 maggio 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, ha approvato un nuovo modello F24 "semplificato", che può essere utilizzato in alternativa al modello F24 "ordinario" già in vigore dal 18 aprile 2012.

Si riportano di seguito alcune indicazioni per la compilazione dei due modelli.

MODELLO F24 "ORDINARIO"

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".


(Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune). Il Comune di Caponago, con riferimento ai tributi IMU e TASI, ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

  • nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Caponago è B671;
  • nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
  • nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;
  • nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
  • nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);
  • lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.
  • nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto;
  • nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

MODELLO F24 "SEMPLIFICATO"

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO". Il nuovo modello è utilizzabile dal 1° giugno 2012 ed è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.


Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Il Comune di Caponago, con riferimento ai tributi IMU e TASI, ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

  • nello spazio "Sezione" inserire il codice "EL" (ente locale);
  • nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di Caponago è B671;
  • nello spazio "ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
  • nello spazio "acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
  • nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
  • nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "ravv.", specificare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna "detrazione") deve indicare l'imposta al netto della stessa.
  • lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.

PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.

Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti:

per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso Credito Valtellinese intestato a Comune di Caponago, utilizzando il codice IBAN IT93G0623032390000015412631 il codice BIC (Bank Identifier Code)/SWIFT, è CRPPIT2PXXX.

Per la quota riservata allo Stato, limitatamente agli immobili di categoria D per i quali è dovuta, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia:

per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

PAGAMENTO ENTI NON COMMERCIALI

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i), del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 504/92 - enti non commerciali - è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal comune.

I soggetti suddetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2020.

In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2019


RIMBORSO O COMPENSAZIONE

Il rimborso delle somme versate in eccesso può essere chiesto compilando il modello di richiesta di rimborso entro cinque anni dal giorno del versamento.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso applicando sul rimborso gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale, con maturazione giorno per giorno. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 12,00.

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito dovute per il medesimo anno di imposta, e riferite allo stesso tributo, per versamenti congrui rispetto al dovuto effettuati dal contitolare. Su richiesta del contribuente, che ha ricevuto avvisi di accertamento da altro Comune, è possibile provvedere al rimborso della sola imposta erroneamente corrisposta entro il termine quinquennale, senza applicazione di interessi.

Compensazioni IMU-TASI: è possibile chiedere la compensazione di importi versati in eccesso a titolo IMU o TASI, negli anni di imposta dal 2015 al 2019 compreso, con quelli dovuti nella prima rata in scadenza. Per richiedere la compensazione va presentata al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una comunicazione:

  • allegando le copie dei versamenti,
  • indicando le proprie generalità,
  • il codice fiscale,
  • il tributo dovuto al lordo della compensazione,
  • le eccedenze da compensare suddivise per anno d’imposta,
  • dichiarando altresì di non aver richiesto il rimborso delle somme indicate in compensazione o di rinunciare all’istanza di rimborso qualora già presentata.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi,o può essere chiesta a rimborso.

Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l’attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.


DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Tributi
Via Roma 40 – Caponago

e-mail: finanziaria@comune.caponago.mb.it oppure ferlitoe@comune.caponago.mb.it
pec: comune.caponago@legalmail.it

Orari apertura al pubblico:

  • Lunedì-mercoledì-venerdì: solo su appuntamento
  • Martedì dalle ore 8:45 alle 12.15 e dalle ore 16.00 alle  18:15
  • Giovedì dalle ore 8:45 alle ore 14.00

Per fissare l’appuntamento occorre telefonare ai numeri riportati di seguito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 14.00:
                            Telefono: 02 959698206 - 02 959698207 oppure prenotare traminte portale sezione prenotazioni ufficio tributi


Scarica allegati:

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 24.08.2020

Abrogazione Tasi e Istituzione Nuova IMU: Legge di Bilancio: Legge 27 dicembre 2019, n.160 – art. 1 Commi 738 a 787.

Risoluzione n. 35/E della Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2013

Risoluzione n. 33/E della Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012

Agenzia delle Entrate Circolare n. 27 del 19/09/2014

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Sito dell'Agenzia delle Entrate