Cessione fabbricato

Ultima modifica 18 gennaio 2019

Riferimenti normativi
L’art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59.

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 30 giorni, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicarlo all’Autorità locale di pubblica sicurezza(Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.

Requisiti
L’obbligo di fare la comunicazione, su apposito modello (Cessione_fabbricato_modello) spetta alternativamente al proprietario (preferibilmente) - locatario - affittuario o comunque a colui che ha la disponibilità dell’immobile o dellaparte di immobile ceduto.

Chi, dove e quando
Si deve obbligatoriamente fare ogniqualvolta viene consentito ad un cittadino italiano o comunitario (che quindi èquello che prende possesso del fabbricato) l’uso esclusivo (o parte di esso) per un periodo superiore ai 30 giorni. Se il periodo è inferiore ai 30 giorni non vi è alcun obbligo. L’obbligo permane in caso di cessione di fabbricato a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato gratuito, ecc.) a carico di chi cede. La comunicazione deve essereinoltrata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile e può essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo pressoil Comune o in alternativa nei giorni stabiliti per l’apertura al pubblico presso gli uffici del locale Comando del Serviziodi polizia locale. La comunicazione può inoltre essere spedita per posta mediante raccomandata r.r. sempre neltermine delle 48 ore dall’inizio dell’ospitalità o della materiale disponibilità dell’immobile; in questo caso per il calcolodel termine di presentazione, farà fede il timbro postale.
La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggettiall'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta diregistro, assorbe l'obbligo di comunicazione, l'Agenzia delle entrate le trasmette in via telematica, al Ministerodell'interno, mentre le disposizioni di cui sopra non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativoeffettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.
Si fa presente che le suddette disposizioni non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto.

Costi
Le violazioni delle disposizioni di cui sopra sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 103,00 a Euro 1.549,00.

Normative
D.L. 21/03/1978 n° 59, convertito in legge 18/05/1978 n° 191.

A chi rivolgersi

Comando di Polizia Locale
Sede: Via Voltolina n. 16 - 20867 CAPONAGO (MB)
Telefono 02/959698255 - Fax. 02/959698254
Orario dal Lunedì al Sabato: 9.30/12.30

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