Cessione immobili a cittadini stranieri

Ultima modifica 18 gennaio 2019

Ospitalità, Cessione di un immobile a Cittadini Stranieri o Apolidi

Riferimenti normativi L’art. 7 del D.Lgs 286/98, stabilisce che chiunque (quindi sia esso italiano, comunitario o straniero extracomunitario), a qualsiasi titolo dà alloggio, ovvero ospita uno straniero extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione, scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco).

Requisiti
L’obbligo di fare la comunicazione, spetta alternativamente:

  • al proprietario (preferibilmente)
  • al locatario
  • all’affittuario
  • comunque colui che ha la disponibilità dell’immobile o della parte di immobile ceduta.

Chi, dove e quando
Si deve obbligatoriamente fare ogniqualvolta ad un cittadino straniero o apolide è:

  • dato alloggio (o in casa propria o in altro fabbricato)
  • data ospitalità (lo si ospita in casa propria)
  • ceduta la proprietà o il godimento dei beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato.

La comunicazione deve essere fatta sempre, indipendentemente dal periodo, mediante compilazione del modulo allegato (comunicazione di ospitalità - cessione immobile) unitamente ad una fotocopia del documento del dichiarante e fotocopia del passaporto o del documento di identificazione dello straniero extracomunitario o apolide, da consegnare direttamente all’ufficio protocollo presso il Comune o in alternativa nei giorni stabiliti per l’apertura al pubblico presso gli uffici del locale Comando del Servizio di polizia locale. Detta comunicazione può inoltre essere spedita per posta mediante raccomandata r.r. entro il termine di 48 ore dall’inizio dell’ospitalità o della materiale disponibilità dell’immobile, in questo caso per il calcolo del termine di presentazione, farà fede il timbro postale.

Costi
Le violazioni delle disposizioni di cui sopra sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 160,00 a Euro 1.100,00.

Normative
Riferimenti normativi L’art. 7 del D.Lgs 286/98.

A chi rivolgersi
Comando di Polizia Locale
Sede: Via Voltolina n. 16 - 20867 CAPONAGO (MB)
Telefono 02/959698255 - Fax. 02/959698254
Orario dal Lunedì al Sabato: 9.30/12.30

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