Cittadinanza

Ultima modifica 18 gennaio 2019

Descrizione

la cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato. E' una posizione soggettiva, dà agli stranieri gli stessi diritti e doveri civili e politici dei cittadini italiani.

  1. Acquisto della cittadinanza per decreto ministeriale o per decreto del presidente della Repubblica. La richiesta può essere presentata:
  •  dal coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che risieda legalmente da almeno 6 mesi in Italia e che abbia maturato 6 mesi di matrimonio (artt. 5 e 7 Legge 91/92), oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero;
  •  dal cittadino straniero del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno 3 anni (art. 9 comma 1 lettera a));
  • dal cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione (art. 9 comma 1 lettera b);
  •  dall'apolide dopo 5 anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera e);
  •  dal cittadino comunitario dopo 4 anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera d);
  • dal cittadino extracomunitario dopo 10 anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera f).
  •  I documenti e la domanda devono essere presentati alla competente  Prefettura.

   2. Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana: la richiesta viene presentata in Comune - Ufficio di Stato Civile - Via Roma n. 40 - tel. 02/959698201.

  • Acquisizione della cittadinanza italiana per origine: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini (art. 1 comma 1 lettera a);
  • Acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge: è cittadino italiano
  • chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se non segue la cittadinanza dei genitori (art. 1 comma 1 lettera b e art. 1 comma 2);
  • il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da cittadino italiano (art. 2 comma 1);
  • il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne (art. 2 comma 2);
  • il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, può scegliere la nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età (art. 4 comma 2);
  • il cittadino straniero i cui avi in linea retta erano cittadini italiani e non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (art. 1 comma 1 lettera a) - jure sanguinis;
  • il cittadino straniero i cui avi erano cittadini italiani residenti nei territori appartenuti all'ex impero austro-ungarico (L. 379 del 14/2/2000);
  • l cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.