Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio
Ultima modifica 16 luglio 2024
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
Per richiedere la separazione o il divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
Accordi di trasferimento patrimoniale:
L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale). I coniugi pero’ potranno pattuire l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento/divorzile) non configurandosi tale ipotesi quale “patto di trasferimento patrimoniale”, sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
In seguito all’entrata in vigore della Legge 06.05.2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a:
- mesi sei dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita da avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
- mesi dodici dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
Come
E' necessario:
- prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione delle dichiarazioni di entrambi i coniugi per l’avvio del procedimento (vedi modulo allegato);
- entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
Costo
Diritto fisso pari a € 16,00= con pagamento in pos/carta di credito. Per chi volesse pagare in contanti dovrà dichiararlo allo Sportello prima dell'emissione, dovrà ritirare l'Avviso Spontaneo per il pagamento che potrà essere pagato in posta, tabaccheria o banca (gli esercizi possono richiedere una commissione aggiuntiva oltre al costo del documento), e solo a seguito dell'esibizione della ricevuta sarà possibile emettere la CIE.
Normativa
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Legge 6 maggio 2015, n. 55.