Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio
Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore le procedure semplificate per le separazioni e i divorzi.
I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:
- avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
- rivolgersi all’ufficiale dello Stato Civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovra’ trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Il modello in calce potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.
L’accordo da inoltrare al Comune di Caponago può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec ( comune.caponago@legalmail.it)
Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
Per richiedere la separazione o il divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
Accordi di trasferimento patrimoniale:
L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale). I coniugi pero’ potranno pattuire l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento/divorzile) non configurandosi tale ipotesi quale “patto di trasferimento patrimoniale”, sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
In seguito all’entrata in vigore della Legge 06.05.2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a:
- mesi sei dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita da avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
- mesi dodici dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio:
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).
Come
E' necessario:
- prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione delle dichiarazioni di entrambi i coniugi per l’avvio del procedimento (vedi modulo allegato);
- entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
Costo
Diritto fisso pari a € 16,00= con pagamento in pos/carta di credito.
Normativa
Legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto Legge n. 132/2014 convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Legge 6 maggio 2015, n. 55.
Allegati: