Coronavirus: DPCM 3 novembre 2020

Pubblicato il 4 novembre 2020 • Comune

Nuovo DPCM in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020

Principali misure:

MISURE NAZIONALI

MASCHERINE

Obbligo di averle sempre con sé e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a meno che sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono esonerati: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

È fortemente raccomandato l'uso anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

STOP A SPOSTAMENTI SERALI

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

STRADE E PIAZZE

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.

RISTORAZIONE

Confermata la chiusura alle 18 per tutti i bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo.

SCUOLA

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

MOSTRE E MUSEI

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

 

MISURE REGIONALI DIFFERENZIATE SULLA BASE DEL MONITORAGGIO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI

Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto”.
Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato.

ZONE ARANCIONI

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario intermedio, che definiamo zone arancioni, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione.
Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.

RISTORAZIONE

Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

 

ZONE ROSSE

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario caratterizzato da
“massima gravità” e da un “livello di rischio alto”, che definiamo zone
rosse, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno
di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze:
motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il
modulo di autocertificazione.
È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.

NEGOZI CHIUSI

Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri. (Allegati 23 e 24 al DPCM)
Sono chiusi i mercati non alimentari.

RISTORAZIONE

Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLA E UNIVERSITA’

A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio.
E’ sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica

SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA

Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.
È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.

DPCM 3 novembre 2020

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DPCM: PRINCIPALI MISURE

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