IUC Imposta Unica Comunale - IMU -TASI -TARI FINO AL 31.12.2019
Ultima modifica 12 maggio 2020
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) integrata con il Regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera n. 20 del 01.08.2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n° 10 del 09.04.2016.
QUALI SOGGETTI INTERESSA
Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).
ABITAZIONE PRINCIPALE
Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è soggetta ad IMU ma alla TASI. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l’assegnatario può applicare l’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale.
E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale:
- l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;
- l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Per l’abitazione principale l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto ai fini IMU la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito che soddisfano i requisiti presenti nell’avviso di seguito riportato. Informativa I.M.U.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
- Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
- la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.
- Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO IMU DALL'ESTERO
Con Deliberazione di Giunta n. 60 del 20/07/2012 sono stati approvati i valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili site nel territorio comunale. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2012, senza necessità di ulteriori atti, ai suddetti valori si applica l’adeguamento automatico annuale nella misura del 100% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI);
Tabella dei valori di riferimento delle aree edificabili (delibera di G.C. n.60 del 20.07.2012)
- Indice Istat 01/01/2018 = 0,9% (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2018)
- Indice Istat 01/01/2017 = 0,9% (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2017)
- Indice Istat 01/01/2016 = 0,3% (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/03/2016)
- Indice Istat 01/01/2014 = 0,6% (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05/03/2014)
- Indice Istat 01/01/2013 = 2,2% (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2013)
Aliquote
Con delibera di C.C. n°29 del 18/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state confermate le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno 2019. Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze 0,4% (4 per mille) solo per le categorie A/1 - A/8 - A/9. Aliquota ordinaria 0,95% (9,5 per mille). Aliquota ridotta uso gratuito parenti: 0,85% (8,5 per mille), per le unità immobiliari adibite ad abitazione cedute in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) e in linea collaterale fino al 2°grado (fratelli), residenti nelle stesse, a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato ai sensi del DPR 131/96 entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta
DETRAZIONE
Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
QUANDO DI VERSA
Scadenza acconto o unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento dell'imposta. Scadenza saldo entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta.
Termini dichiarazioni IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta che non siano direttamente conoscibili dal Comune attraverso le banche dati.
- Approvazione Aliquote IMU anno 2016 delibera di C.C. n°12 del 09/04/2016
- Approvazione Aliquote IMU anno 2017 delibera di C.C. n°38 del 15/11/2016
- Approvazione Aliquote IMU anno 2018 delibera di C.C. n°33 del 28/11/2017
AVVERTENZA
NUOVA IMU 2020, TASSA UNICA SULLA CASA
La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) all'art. 1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La nuova IMU 2020, Tassa unica sulla casa, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della Legge di Bilancio 2020, accorpa l’IMU e la TASI in vigore fino al 2019.
TASI
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
In seguito all’entrata in vigore della Legge di Stabilità anno 2016 sono esenti dal pagamento della TASI le abitazioni principali e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Con delibera di C.C. n° 30 del 18.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata stabilita la seguente aliquota per l'anno 2019
1) aliquota del 0,10 per cento per tutte le fattispecie imponibili
QUANDO SI VERSA
Acconto entro 16 giugno e saldo entro 16 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta. In un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento dell'imposta.
QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
- Dichiarazione TASI e relative Istruzioni
- Delibera di C.C. n° 13 del 09.04.2016 approvazione aliquote anno 2016
- Delibera di C.C. n° 39 del 15.11.2016 approvazione aliquote anno 2017
- Delibera di C.C. n° 31 del 28.11.2017 approvazione aliquote anno 2018
TARI
QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO
Con delibera di C.C. n° 32 del 18.12.2018 dichiarata immediatamente eseguibile sono state approvate le tariffe per il calcolo del tributo.
QUANDO SI VERSA
Scadenza 1° rata entro il 16 maggio 2019 dell'anno di riferimento della tassa scadenza 2° rata a saldo 16 novembre 2019 dell'anno di riferimento della tassa. In un'unica soluzione entro il 16 maggio 2019
ALTRE DISPOSIZIONI
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’ambiente di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 504/92. Il tributo provinciale commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della TARI.
QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU o TARES).
- Delibera di C.C. n° 11 del 09.04.2016 approvazione tariffe anno 2016
- Delibera di C.C. n° 40 del 15.11.2016 approvazione tariffe anno 2017
- Delibera di C.C. n° 38 del 20.12.2017 approvazione tariffe anno 2018