Regole e Tariffe Tari

Ultima modifica 3 maggio 2024

Regole e Tariffe TARI

Regolamenti disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)  in vigore:

Regolamento disciplina della tassa rifiuti - approvato con delibera di C.C. n° 1 del 20.02.2023


Regolamenti precedenti:

Regolamento  di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) (anno 2022)

Regolamento disciplina della tassa sui rifiuti  - approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29.06.2021

Regolamento  di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) (anno 2020)

Regolamento disciplina della tassa sui rifiuti  - approvato con delibera di C.C. n. 15 del 24.08.2020

Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) fino al 31.12.2019

 Regolamento IUC - Imposta Unica Comunale - delibera modifica e articoli modificati.




Delibere TARI 2024

Con Delibera di Consiglio n° 11 del 22.04.2024 sono state approvate le tariffe per l'anno 2024 della Tassa Rifiuti 

Con Delibera di Consiglio n° 10 del 22.04.2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024 - 2025


Delibere tariffe anni precedenti

 

 

 

 

 

 

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

 

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e provviste di contratto attivo solo per la fornitura dell’energia elettrica;

b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione dotate di arredi e suppellettili totalmente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei pubblici servizi di erogazione;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

i) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose.

l) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

 

Queste circostanze   devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

 

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Regole di calcolo

Criterio di calcolo utenze Domestiche

Parte Fissa (PF): (MQ X TARIFFA FISSA AL MQ) X (giorni calcolati nel presente invito di pagamento/365 o 366 x anni bisestili).

Parte Variabile (PV): (TARIFFA VARIABILE/365 o 366 per anni bisestili) X giorni calcolati nel presente invito di pagamento.

Sul totale imponibile così ottenuto (PF+PV) va aggiunto il 5% a titolo di Tributo Provinciale. Per il calcolo della TARI utenze domestiche si applica la tariffa in base al numero di occupanti per il periodo di corrispondenza determinato al 31 gennaio dell’anno di imposizione.

 

Criterio di calcolo utenze Non Domestiche

Parte Fissa (PF): (MQ X TARIFFA FISSA AL MQ) X (giorni calcolati nel presente invito di pagamento/365 o 366 per anni bisestili).

Parte Variabile (PV): (MQ X TARIFFA VARIABILE AL MQ) X (giorni calcolati nel presente invito di pagamento/365 o 366 per anni bisestili).

Sul totale imponibile così ottenuto (PF+PV) va aggiunto il 5% a titolo di Tributo Provinciale. Per il calcolo della TARI utenze non domestiche si applica la tariffa in base alla categoria tariffaria di appartenenza.

 

L'importo dovuto si arrotonda all'euro in base alla disciplina di cui all'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006.

 

Esempio: calcolo con tariffe anno 2019 utenza domestica con due occupanti e abitazione mq. 100:

tariffa fissa € 0,438218 al mq. x 100 mq.= € 43,8218 (Parte fissa PF)

tariffa variabile = € 76,12    (Parte variabile)

tributo netto = 43,82+72,12 = € 115,94

tributo lordo comprensivo di tributo provinciale= € 115,94 x 5% (tributo provinciale) = € 121,74 - arrotondato = € 122,00 (Tari annuale)

 

Esempio calcolo con tariffe anno 2019 utenza non domestica categoria 3: "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", mq. 314:

tariffa fissa € 0,594442 al mq. x 314 mq. = € 186,65 (Parte fissa PF)

tariffa variabile € 1,109784 al mq. x 314 mq. = € 348,47 (Parte variabile PV)

tributo netto = 186,65+348,47 = € 535,127

tributo lordo comprensivo di tributo provinciale = € 535,12 x 5% (tributo provinciale) = € 561,88 - arrotondato = € 562,00 (Tari annuale)

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 inviato dall'uffici, in caso di mancata ricezione potrà esserne richiesta copia che verrà consegnata direttamente in ufficio o inviata in formato elettronico.

Codice tributo

3944 - TARI-Tassa sui rifiuti

3945- TARI - interessi

3946 - TARI - sanzioni

B671 codice catastale comune di Caponago da indicare nel modello F24

 

Ritardato o omesso pagamento: informazioni

Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, viene notificato a mezzo di raccomandata A.R. un avviso di sollecito. Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.

Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell’avviso di sollecito, non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva viene notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, un accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica. La sanzione è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 695 dell’art. 1 della Legge 147/2013

L’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019.

Gli interessi sono quelli legali, tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

Modulistica

E' pubblicato, anche il modello di richiesta di trasmissione dell'avviso di pagamento Tari on-line, servizio ancora non attivo ma si può già inviare la suddetta richiesta.

 

 

Errori nell'avviso di pagamento

Per chiarimenti, variazioni, errori o richieste di rettifica relative all’importo addebitato o al pagamento, ci si può rivolgere all'Ufficio Tributi, previo appuntamento telefonico al:

Tel.  02 959698206- 02 959698207

Email: finanziaria@comune.caponago.mb.it - pec: comune.caponago@legalmail.it